Esonero contributivo per la Certificazione della Parità di Genere: cosa prevede la normativa e come accedervi
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L’esonero contributivo collegato alla Certificazione della parità di genere rappresenta una delle misure più rilevanti introdotte negli ultimi anni per incentivare le imprese ad adottare modelli organizzativi realmente orientati all’equità. La misura, prevista dall’art. 5 della Legge 162/2021 e attuata tramite l’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006, riconosce ai datori di lavoro privati un beneficio fino all’1% della contribuzione datoriale, con un tetto massimo di 50.000 euro annui per azienda .
Quadro normativo e finalità della misura
La certificazione, rilasciata secondo la UNI/PdR 125:2022, attesta l’impegno dell’impresa nell’adozione di politiche e processi che favoriscono pari opportunità, inclusione e riduzione dei divari di genere. Il legislatore ha scelto di affiancare a questo strumento un incentivo economico, con l’obiettivo di accelerarne la diffusione e sostenere le aziende che investono in modelli organizzativi avanzati.
Chi può accedere all’esonero
Possono presentare domanda tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente da settore e dimensione, a condizione che:
abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2025;
la certificazione sia rilasciata da organismi accreditati ai sensi del Reg. (CE) 765/2008;
la certificazione sia conforme alla UNI/PdR 125:2022.
Non è sufficiente il solo Rapporto biennale sulla situazione del personale: serve la certificazione formale .
Come presentare la domanda: il modulo “SGRAVIO_PAR_GEN”
L’INPS ha attivato la procedura telematica tramite il Portale delle Agevolazioni, dove è disponibile il modulo “SGRAVIO_PAR_GEN”. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, selezionando l’anno di riferimento 2025.
Tra i dati richiesti:
matricola INPS e codice fiscale del datore di lavoro;
retribuzione media mensile globale stimata;
aliquota contributiva datoriale media;
forza aziendale media;
dichiarazione sostitutiva con dati della certificazione (identificativo, organismo, data, validità) .
Il nodo critico: la retribuzione media mensile globale
È l’elemento più delicato dell’intera procedura. L’INPS chiarisce che questo valore non è la retribuzione media del singolo lavoratore, ma la somma delle retribuzioni medie mensili di tutta la forza lavoro.
Esempio: 50 dipendenti × 2.000 € di retribuzione media = 100.000 € di retribuzione media mensile globale.
Una compilazione errata può comportare:
riconoscimento parziale dell’esonero;
necessità di rinunciare all’istanza e ripresentarla correttamente.
Per consulenti e aziende, questo dato diventa quindi strategico in ottica di compliance e prevenzione di contestazioni .
Istruttoria e limiti di spesa
Le domande restano in stato “trasmessa” fino all’elaborazione massiva post chiusura della finestra. L’INPS riconosce l’esonero:
entro il limite dell’1% della contribuzione datoriale;
fino a 50.000 € annui per codice fiscale;
nel rispetto del plafond complessivo di 50 milioni di euro annui.
Se le risorse non bastano, l’esonero viene ridotto proporzionalmente per tutti i beneficiari (“Accolta parziale”) .
Fruizione dell’esonero e codice di autorizzazione
Alle aziende ammesse viene attribuito il codice di autorizzazione “4R”, che consente di fruire dell’esonero:
dal primo mese di validità della certificazione;
per l’intero periodo di durata (36 mesi).
In caso di revoca o rinuncia della certificazione, l’azienda deve comunicarlo all’INPS e interrompere immediatamente la fruizione del beneficio .
Cosa fare in caso di errore nella domanda
Se l’esonero viene riconosciuto in misura inferiore per dati errati, il datore di lavoro può:
rinunciare all’istanza accolta parzialmente;
presentare una nuova domanda corretta entro i termini.
Resta fermo il rispetto dei limiti percentuali, dei massimali e della capienza delle risorse.




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